In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) N. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell’energia elettrica e del gas (REMIT), le società hanno l’obbligo di comunicare al pubblico, in modo efficace e tempestivo, le informazioni ritenute privilegiate riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.
Come definito dall’articolo 2 del Regolamento, per informazione privilegiata si intende un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne (direttamente o indirettamente) uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe influenzare in modo sensibile i prezzi di tali prodotti.
A2A comunica al mercato le informazioni relative alle indisponibilità programmate e non programmate delle Unità di Produzione di energia elettrica di cui è Utente del Dispacciamento, attraverso il caricamento sulla piattaforma delle informazioni privilegiate (PIP) del GME.
A2A adempie all’obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate attraverso la piattaforma PIP a far data dal 20 luglio 2016. Le informazioni relative ai periodi antecedenti a tale data rimarranno disponibili in “archivio” per la consultazione da parte degli operatori.
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