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Conciliazione paritetica

  • Cos'è
  • Il nuovo protocollo
  • Cosa fare
  • Le società
  • La procedura
  • Requisiti
  • Contatti

Cos'è la conciliazione paritetica

Uno strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra i consumatori ed A2A 

La Conciliazione Paritetica è uno strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra i consumatori le società del Gruppo A2A Spa, Acinque Spa e Aeb Spa, in relazione ai rapporti di fornitura e distribuzione di energia elettrica, di gas, di acqua e del teleriscaldamento che non siano state positivamente risolte in sede di reclamo diretto da parte delle società del Gruppo.

A2A ha sempre creduto in questo strumento firmando, in via sperimentale nel 2008 e definitivamente nel 2010, un primo protocollo d’intesa per attività di promozione della conciliazione paritetica per risolvere problemi e contenziosi relativi alle forniture di energia elettrica e gas con 17 Associazioni Consumatori Nazionali riconosciute dal CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti).

In attuazione alla direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, A2A e le associazioni consumatori già firmatarie del protocollo, il 1° dicembre 2016 hanno sottoscritto il nuovo accordo che prevede l’adeguamento della procedura di conciliazione paritetica per le forniture di energia elettrica e gas a partire dal 1° gennaio 2017, poi esteso al servizio idrico e teleriscaldamento.

Nel 2021 si è provveduto all’aggiornamento del Protocollo di Conciliazione Paritetica dell’Organismo ADR A2A Spa con l’adesione dell’associazione consumatori U.DI.CON e delle società appartenenti al Gruppo ACSM-AGAM, ora Acinque Spa. Nel 2023 il Protocollo è stato esteso anche alle società del Gruppo Aeb Spa.

Il 7 aprile 2021 viene inoltre siglato il Protocollo Unico per la Conciliazione Paritetica tra 7 grandi aziende dei settori energetico, idrico e del teleriscaldamento (A2A, Acea, Edison, Enel, Eni Gas e Luce, E.ON, Iren) e le 20 Associazioni dei consumatori del CNCU, con l’obiettivo di rafforzare lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie attraverso il consolidamento del dialogo tra aziende e associazioni consumeristiche. Il Protocollo Unico rinnova e potenzia l’impegno a favore di uno strumento che assicura ai consumatori efficacia per la tutela dei propri diritti, evitando di ricorrere a procedimenti giudiziari spesso lunghi e onerosi.

L’Organismo ADR A2A è anche collegato alla piattaforma web based ODR - On line Dispute Resolution - cui sono iscritte le ADR operanti negli Stati dell’Unione Europea, sviluppata dalla Commissione europea e prevista dal Codice del Consumo, attraverso la quale è possibile risolvere in ambito extragiudiziale le controversie derivanti da contratti di vendita o contratti di servizi online, piattaforma. Se hai un problema con un contratto on line, e risiedi nell’UE, puoi usare questo sito per trovare una soluzione extragiudiziale

Cosa prevede il nuovo Protocollo

Costituzione di un Organismo ADR

L'organismo sarà dotato di:
 

  • Organo Paritetico di Garanzia è composto da numero pari di rappresentanti della Società e di rappresentanti delle Associazioni dei consumatori ed è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista. I componenti attualmente in carica sono:
    Per A2A, dipendenti della Holding – Sabina Merisio, Andrea Furlan e Rocco Fiumanò
    Per le Associazioni dei Consumatori, che, con sistema turnario, sono stati indicati dalle stesse associazioni e che resteranno in carica per due anni – Da Dalt Maria Grazia (Assoutenti), Monguzzi Martina (Codici) e Iaconis Maria (Udicon). Ha il compito di: garantire il buon funzionamento della procedura di conciliazione secondo quanto previsto dal Regolamento. Per la parte amministrativa, l’Organo Paritetico di Garanzia si avvale della Segreteria di Conciliazione.
  • Segreteria di Conciliazione ha il compito di fornire tutto il supporto operativo necessario per il regolare svolgimento della procedura di conciliazione, in conformità con le disposizioni di legge e del presente Regolamento. Tra le attività:
    ricevere le Domande di Conciliazione e verificarne l’ammissibilità;
    entro 10 giorni dal ricevimento della Domanda di Conciliazione ritenuta ammissibile, notificare la stessa al conciliatore della Società incaricato a rappresentarla, l’incarico al singolo conciliatore sarà conferito tenendo conto del carico di lavoro e della specifica competenza del conciliatore;
    costituire quindi la Commissione Paritetica di Conciliazione; acquisire e tenere copia di tutta la documentazione inerente la conciliazione.
     
  • Commissione Paritetica di Conciliazione è composta dal conciliatore indicato dalla Società e da quello nominato dall’Associazione Consumatori che rappresenta il Cliente.
    È costituita da conciliatori abilitati a svolgere tale ruolo in virtù della indispensabile frequenza di idonei corsi di formazione e di aggiornamento, comuni ai conciliatori della Società ed ai conciliatori delle Associazioni Consumatori.

Cosa fare

Come ricorrere alla conciliazione

La procedura di conciliazione è gratuita, per attivarla è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie dell’accordo, che compileranno la Domanda di Conciliazione  disponibile online o presso gli sportelli A2A.

Le associazioni dei consumatori che hanno aderito al protocollo sono:

Come avviare la procedura di richiesta

La domanda dovrà essere presentata alla segreteria di conciliazione dall’Associazione dei Consumatori scelta dal cliente, unitamente alla documentazione ritenuta utile a definire la controversia.

L’Associazione dei Consumatori indicata sceglierà un conciliatore per rappresentare il cliente negli incontri di conciliazione  e potrà inviare la richiesta:

  • per posta ordinaria a:
    Segreteria di Conciliazione dell’Organismo ADR di A2A S.p.A. ARC/Associazioni Consumatori
    Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano (MI)
  • per E-mail a: segreteriaconciliazioneadr@pec.a2a.eu

 

Ricevuta la richiesta, la Segreteria ne verifica l’ammissibiltà e inoltra la pratica al conciliatore designato della Società.

I due conciliatori designati costituiscono la Commissione Paritetica di Conciliazione  e concordano la data dell’incontro che potrà avvenire presso la sede della Società oppure in modalità telematica. La Commissione si incontrerà per cercare di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti; fino al termine della procedura di Conciliazione (al massimo 90 giorni solari dal ricevimento della domanda) sono sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di Conciliazione

La Commissione Paritetica di Conciliazione è costituita da conciliatori che siano in possesso dei requisiti previsti e che abbiano svolto i corsi di formazione e di aggiornamento come indicato dall’ Art.141-bis del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, tali corsi saranno comuni sia ai conciliatori della Società che ai conciliatori delle Associazioni Consumatori, vedi elenco conciliatori abilitati sotto riportati).

La Commissione Paritetica di Conciliazione formalizzerà quanto concordato tramite la Segreteria in un verbale di mancata o avvenuta conciliazione sottoscritto  dai componenti della Commissione entro il termine di dieci giorni dall’ultimo incontro di conciliazione, fatto salvo in ogni caso il rispetto del termine previsto nel Regolamento.
Il verbale verrà notificato alle parti dalla Segreteria per iscritto e tutte le informazioni saranno messe a disposizione su supporto durevole.
Il verbale di mancata conciliazione non avrà alcun effetto preclusivo nei confronti di eventuali ulteriori azioni giudiziali e stragiudiziali da parte del Cliente.
Il verbale di avvenuta conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli art. 1965 e seguenti del codice civile.

Requisiti

Quando è possibile ricorrere alla Conciliazione?

La procedura può essere avviata UNICAMENTE ove sia stata preceduta da esperimento di reclamo secondo le delibere dell’Autorità, che non abbia avuto risposta entro i termini previsti dalle stesse o che abbia avuto risposta insoddisfacente per il consumatore.

Le tipologie di reclami per i quali è possibile ricorrere alla conciliazione sono:

    • ricostruzione dei consumi in seguito a malfunzionamento del contatore accertato ai sensi delle delibere dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
    • fatture di importi anomali rispetto alla media degli importi fatturati al Cliente;
    • gestione della riduzione di portata o sospensione della fornitura per contestata morosità del Cliente;
    • problematiche relative al subentro contrattuale;
    • mancata corresponsione degli indennizzi automatici per mancato rispetto degli standard di qualità commerciale nell’esecuzione delle prestazioni, ai sensi di quanto stabilito dall’ARERA,  gestione dei rimborsi , in caso di fatturazioni in acconto superiori ai consumi reali;
    • disattivazione del misuratore su richiesta del Cliente non eseguita.
  • Tutte le attività inerenti il servizio.

    • ricostruzione dei consumi in seguito a malfunzionamento del contatore accertato ai sensi delle delibere dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
    • fatture di importi anomali rispetto alla media degli importi fatturati al Cliente;
    • gestione della riduzione di portata o sospensione della fornitura per contestata morosità del Cliente;
    • problematiche relative al subentro contrattuale;
    • mancata corresponsione degli indennizzi automatici per mancato rispetto degli standard di qualità commerciale nell’esecuzione delle prestazioni, ai sensi di quanto stabilito dall’ARERA,  gestione dei rimborsi , in caso di fatturazioni in acconto superiori ai consumi reali;
    • disattivazione del misuratore su richiesta del Cliente non eseguita.
    • ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del contatore;
    • fatture di importi anomali rispetto alla media degli importi fatturati al cliente;
    • gestione della sospensione della fornitura per contestata morosità del cliente;
    • problematiche relative al subentro contrattuale;
    • gestione dei rimborsi, in caso di fatturazioni in acconto superiori ai consumi reali;
    • disattivazione del misuratore su richiesta del cliente non eseguita;
    • variazioni unilaterali del contratto con termine inferiore a 60 giorni.
    • prestazioni eseguite dalla Società in conformità alla qualità tecnica e commerciale delle stesse, previste dalla regolazione e dalla normativa vigenti;
    • rilevazione periodica delle misure presso il punto di Riconsegna;
    • mancata corresponsione degli indennizzi automatici per mancato rispetto degli standard di qualità commerciale nell’esecuzione delle prestazioni, ai sensi di quanto stabilito dall’ARERA;
    • ricostruzione dei consumi in seguito a malfunzionamento del contatore accertato ai sensi delle delibere dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA);
    • fatture relative a prestazioni effettuate dalla Società, aventi importi ritenuti dal Cliente anomali;
    • In presenza di un contratto di fornitura, la procedura di conciliazione potrà in ogni caso essere attivata solo in subordine all’impossibilità di definire la controversia con la società di vendita stessa.
    • prestazioni eseguite dalla Società in conformità alla qualità tecnica e commerciale delle stesse, previste dalla regolazione e dalla normativa vigenti;
    • rilevazione periodica delle misure presso il punto di prelievo;
    • mancata corresponsione degli indennizzi automatici per mancato rispetto degli standard di qualità commerciale nell’esecuzione delle prestazioni, ai sensi di quanto stabilito dall’ARERA;
    • mancata corresponsione dei rimborsi per interruzioni prolungate, ai sensi di quanto stabilito dall’ARERA;
    • ricostruzione dei consumi in seguito a malfunzionamento del contatore accertato ai sensi delle delibere dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA);
    • fatture relative a prestazioni effettuate dalla Società, aventi importi ritenuti dal Cliente anomali;
    • in presenza di un contratto di fornitura, la procedura di conciliazione potrà in ogni caso essere attivata solo in subordine all’impossibilità di definire la controversia con la società di vendita stessa.

Contatti

Segreteria di Conciliazione dell’Organismo ADR di A2A S.p.A.

ARC/Associazioni Consumatori
Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano (Mi)
E mail – segreteriaconciliazioneadr@pec.a2a.eu

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