In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) N. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell’energia elettrica e del gas (REMIT), le società hanno l’obbligo di comunicare al pubblico, in modo efficace e in tempo utile, le informazioni ritenute privilegiate riguardanti la capacità e l’uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti di cui sono utenti del dispacciamento.
Come definito dall’articolo 2 del Regolamento, per informazione privilegiata si intende un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.
A2A comunica le informazioni relative alle indisponibilità programmate e non programmate delle Unità di Produzione di energia elettrica con potenza massima netta maggiore o uguale a 100 MW, facenti capo ad A2A S.p.A., A2A Energiefuture S.p.A.e A2A Gencogas S.p.A., attraverso il caricamento sulla piattaforma delle informazioni privilegiate (PIP) del GME nel breve tempo possibile.
A2A adempie all’obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate attraverso la piattaforma PIP a far data dal 20 luglio 2016. Le informazioni relative ai periodi antecedenti a tale data rimarranno disponibili in “archivio” per la consultazione da parte degli operatori.
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